INFORMATICI, IL GIUDICE DEL LAVORO DI MONZA: LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE VA RIMBORSATA

Cominicato n. 04/12

Nazionale -

Come noto a tutti, le selezioni interne riferite all’Art. 2 del CCNL 2006 si sono svolte nel gennaio 2009 presso le Sedi Regionali di appartenenza per il personale di tutti i profili, fatta eccezione per gli informatici. Per questi lavoratori, infatti, l’amministrazione ha deciso di anticipare al dicembre 2008 la prova selettiva e di svolgerla in un’unica sede nazionale, a Roma. Questa decisione ha comportato un evidente disagio per i colleghi informatici provenienti da regioni diverse dal Lazio, accresciuto dal negato riconoscimento delle spese da loro sostenute per raggiungere la sede d’esame.

 

La RdB, oggi USB, ha subito sostenuto le legittime ragioni dei lavoratori (vedi lettera allegata) e, di fronte all’arrogante chiusura dell’amministrazione ostinatasi a negare i rimborsi, ha promosso un ricorso legale presso il tribunale di Monza per il riconoscimento delle spese sostenute da tre colleghi informatici della Sede brianzola.

 

Nella mattinata di mercoledì 11 gennaio il giudice competente si è pronunciato sentenziando il pieno riconoscimento di quanto richiesto dai ricorrenti.

 

Si tratta di un risultato che riteniamo importante e per niente scontato. Le sentenze favorevoli ai lavoratori nel clima attuale sono rare. Inoltre il giudice chiamato a decidere avrebbe potuto sentirsi irritato dal fatto di doversi occupare di una questione di scarso rilievo economico, mentre in questo periodo vengono calpestati pesantemente diritti del lavoro una volta scontati. Ma non si poteva fare altrimenti: di fronte all’arroganza dell’amministrazione bisogna difendere i diritti dei lavoratori in tutte le sedi, anche in quella giudiziaria, se necessario.

 

Si trattava, quindi, di far rispettare il principio che la crescita professionale serve non solo al lavoratore ma anche all’amministrazione, mentre la difesa dell’INPS voleva ridurre tutto  ad un interesse meramente personale, sostenendo con protervia che “…la partecipazione a prove concorsuali interne di un dipendente, in quanto finalizzata al conseguimento di uno sviluppo professionale da parte di quest’ultimo, oltre a rivestire esclusivamente carattere volontario, è intesa a soddisfare prevalentemente un interesse personale del dipendente medesimo e non certo a soddisfare un interesse proprio della Amministrazione…”.

 

Restiamo ora in attesa di leggere le motivazioni della sentenza per dare la possibilità a tutti i colleghi informatici che hanno partecipato alla selezione emanata in base all’Art. 2 del CCNI 2006, di presentare ricorso per il riconoscimento delle spese sostenute.

 

 

 

USB Pubblico Impiego INPS

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