ASSENZE PER MALATTIA: VIETATO TAGLIARE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO… E GLI INCENTIVI?

Comunicato n. 45/10

Nazionale -

 

Il 19 luglio scorso il ministro Brunetta ha firmato la circolare N. 8/2010 (in allegato), nella quale si precisa che la retribuzione di risultato dei dirigenti e le voci corrispondenti per altre categorie di lavoratori non sono soggette a decurtazione in caso di malattia, in quanto si tratta di emolumenti che si percepiscono solo al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed a seguito di valutazione positiva dell’attività svolta.

 

Tali voci retributive non possono essere, quindi, assimilate ad indennità giornaliere, meramente legate alla presenza in servizio, indennità che invece continuano  ad essere decurtate in caso di assenza per malattia.

 

Una corretta lettura della circolare ministeriale non può non determinare anche il pieno riconoscimento degli incentivi ai lavoratori delle aree in caso di assenza per malattia, oltre, ovviamente, il pagamento della retribuzione di risultato a professionisti e medici così come previsto per i dirigenti.

 

Infatti, gli incentivi si percepiscono solo al raggiungimento degli obiettivi di produttività assegnati ed a seguito di valutazione positiva dell’attività svolta.

 

A questo punto chiediamo all’amministrazione INPS di adeguarsi a quanto contenuto nella circolare N. 8/2010, che fornisce l’interpretazione delle disposizioni di legge contenute nel D.L. 112/2008, trasformato in Legge 133/2008, disposizioni che superano quanto previsto, a tale proposito, nel contratto collettivo nazionale.

 

Su questo punto, se necessario, apriremo un’aspra vertenza con l’amministrazione, perché sia garantito, nei propri diritti, tutto il personale dell’Ente.