DECRETO BRUNETTA: LE RELAZIONI SINDACALI CAMBIERANNO SOLO QUANDO VERRANNO RINNOVATI I CONTRATTI NAZIONALI

Importante sentenza del giudice di Trieste che boccia la Circolare n. 7/2010 della Funzione Pubblica

Nazionale -

 

Brutto colpo per quelle amministrazioni che stavano aspettando l’arrivo del 31 dicembre 2010 per azzerare le relazioni sindacali e procedere a ristrutturazioni e riorganizzazioni senza interpellare il sindacato.

Il Giudice di Trieste infatti, con sentenza del 5 ottobre scorso, ha condannato il Comune di Trieste per attività antisindacale per aver riorganizzato una parte dell’Ente senza applicare i previsti istituti di partecipazione sindacale.

La sentenza risulta maggiormente innovativa delle precedenti già ottenute presso i Tribunali di Salerno e Torino in quanto fornisce chiarimenti ulteriori.

 

In particolare, il giudice triestino chiarisce che il D.Lgs 150/2009 prevede espressamente che gli istituti di contrattazione previsti dai Contratti nazionali potranno essere modificati solo quando saranno stipulati nuovi contratti nazionali che recepiscano quanto previsto dal cosiddetto decreto Brunetta in tema di relazioni sindacali.

 

Fino ad allora la contrattazione (e così la concertazione e la consultazione) si continuerà a svolgere sulle materie previste dai contratti nazionali e le amministrazioni si dovranno attenere a quanto da essi previsto.

Il giudice si è anche spinto a chiarire che le Circolari della Funzione Pubblica (compresa quindi la n. 7 del 2010 che disciplinava le relazioni sindacali) hanno solo la funzione di esprimere un parere destinato a disciplinare l’attività degli organi amministrativi inferiori ma non sono fonti del diritto e pertanto non sono vincolanti per il tribunale.

Ergo, le amministrazioni devono sapere che, nel caso in cui intendano applicarle integralmente, si espongono alle censure dei giudici per attività antisindacale.

 

Un utile avviso all’INPS: non si applica la riorganizzazione con una semplice “informazione” ma vanno rispettati gli istituti contrattuali tutt’ora vigenti.

 

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