Richiesta di ripristino dei "tempi tecnici" previsti dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

In allegato la lettera inviata in data odierna dal Coordinamento regionale USB alla Direzione regionale INPS Lombardia sul ripristino dei tempi tecnici previsti dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Milano -

 

Al Direttore regionale INPS  Lombardia

Dr. Giuliano Quattrone

 

 

 

 

 

Oggetto: Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

 

 

 

A seguito della emanazione della Circolare n.113/2009, la gestione delle Risorse Umane è stata accentrata presso le Direzioni Regionali, dove opera un apposito team, al quale è affidata la “Gestione del Time Management”, secondo la seguente disposizione: “La gestione delle impostazioni dei profili lavorativi, delle quadrature periodiche delle presenze in servizio, delle correzioni di errori, anomalie e carenze è affidata al team regionale Gestione risorse umane e formazione.”

 

La Scrivente O.S. ritiene che non venga correttamente applicato quanto previsto dalla normativa indicata in oggetto, con riferimento alle pause ivi previste, nell’ipotesi in cui il lavoratore non usufruisce della pausa mensa, ma copre un orario giornaliero superiore alle sei ore.

A tale riguardo si segnala il contenuto del seguente articolo:

Art. 8
  (Pause)

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

 

Dall’entrata in vigore del D.L. n.66/2003 non risulta che sia mai stato recepito all’interno di alcun Contratto Collettivo la disciplina di cui al comma 1.

Pertanto in tutta evidenza ricorre l’ipotesi di cui al comma 2. In essa si riconosce l’applicazione dei cosiddetti “tempi tecnici”, che codesta Amministrazione ha ritenuto di abolire a partire dal 1/12/2010, senza che per altro in merito l’Istituto abbia deliberato un provvedimento esecutivo di qualsivoglia natura.

 

Pertanto la scrivente O.S. richiede a codesta Direzione Regionale il ripristino dei cosiddetti “tempi tecnici” in osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

 

 

 

Milano, 18 novembre 2011       

 

                                                        p/il Coord. Reg.USB INPS Lombardia

                                                                      (Andrea Malatesta)