FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA

Roma -

La RdB-CUB, già 5 anni or sono, ha avviato in molte sedi i seguenti tentativi di conciliazione:

  1. abolizione della trattenuta riguardante il contributo di solidarietà fissato nella misura del 2 % ed operata in busta paga dal 1° ottobre ‘99;
  2. rideterminazione del calcolo complessivo della pensione integrativa con inserimento delle voci salariali aventi carattere fisso e continuativo.

E’ utile ricordare che numerose sentenze hanno dichiarato l’illegittimità della trattenuta del 2% effettuata dall’INPS nei confronti dei dipendenti iscritti al Fondo, tra queste si citano la n. 11546 del 3/4/02 e la n. 27752 del 2002 (sezione lavoro Tribunale di Roma). Quest’ultima, alla quale sono interessati in gran parte legali dell’Istituto, è stata confermata in appello con sentenza n. 1531 del 2005 e passata in giudicato, dal momento che l’INPS non si è costituito in Cassazione, facendo scadere i termini per l’impugnazione.

Una distrazione? Una precisa scelta?

Si sottolinea, inoltre, l’esito favorevole della sentenza n. 1181 del 22/6/04 (sezione lavoro Tribunale di Latina) relativa alla rideterminazione del calcolo delle voci utili alla liquidazione del trattamento integrativo di previdenza.

La RdB-CUB ha chiesto all’Amministrazione di prendere atto delle sentenze favorevoli ai ricorrenti, annullando la contribuzione aggiuntiva del 2% e restituendo le somme fin qui trattenute. Parimenti, di rideterminare le voci utili alla liquidazione del trattamento integrativo di previdenza, estendendo il calcolo alle voci fisse e continuative.

La stessa Amministrazione, di recente, al fine di evitare il protrarsi del contenzioso con i legali dell’Istituto in merito alla richiesta delle quote relative alla cartolarizzazione dei crediti, ha risolto positivamente tale vertenza, accettando l’indirizzo giurisprudenziale emerso a seguito delle sentenze favorevoli ai ricorrenti.

Di conseguenza, la RdB-CUB ha chiesto con fermezza all’Amministrazione di adottare un comportamento coerente, onde evitare discriminazioni tra il personale dell’Istituto.

Contemporaneamente, si ritiene in ogni caso indispensabile proseguire nell’azione giudiziaria. Si invitano, pertanto, tutti i lavoratori in servizio a contattare i delegati RdB per l’attivazione immediata del ricorso giudiziale a livello locale, tramite gli studi legali territoriali.

In allegato la lettera del 10 febbraio