I MINISTERI APPROVANO IL CONTRATTO INTEGRATIVO

Roma -

Nel pomeriggio di ieri abbiamo finalmente ratificato l’accordo del 29 luglio scorso riguardante il CCNI di Ente 2002-2005.

I lavoratori percepiranno gli emolumenti previsti dall’accordo con lo stipendio di gennaio 2006.

Un risultato importante, rispetto al quale confermiamo il giudizio complessivamente positivo sull’intesa già espresso in precedenti comunicati.

Un risultato non scontato, che ha visto la nostra organizzazione partecipare attivamente alla stesura della piattaforma ed accompagnare il percorso successivo alla firma dell’accordo con fermezza, serietà e consapevolezza del possibile raggiungimento del risultato finale.

Diamo atto all’Amministrazione del ruolo svolto nella fase di esame del Contratto Integrativo da parte dei ministeri vigilanti, in un contesto politico non favorevole che vede la Pubblica Amministrazione costantemente sotto la lente d’ingrandimento, soprattutto per quanto riguarda la contrattazione integrativa.

 

In queste ore il Contratto Integrativo è stato integrato da due note congiunte che diventano parte integrante dell’intesa e d’immediata applicazione:

  • La prima riguarda il riconoscimento ai CFL ed ai lavoratori a tempo determinato (EX LSU) del TEP nella misura di € 90,00 mensili a partire dal 1° gennaio 2005 e la specifica delle decorrenze del TEP per il personale proveniente dalla mobilità interenti (il personale transitato all’Ente nel 2002 percepirà € 90,00 mensili dal 1° gennaio 2004, il personale entrato nel 2003 percepirà lo stesso importo dal 1° gennaio 2005);
  • La seconda dichiarazione riguarda l’applicazione della metodologia "tempo reale" in tutte le strutture, previo confronto sindacale, a partire dal dicembre 2005. Al personale spetterà per il suddetto periodo l’indennità prevista dal comma 12 dell’Art. 32 del CCNI.

 

Rileviamo tuttavia due note negative rispetto all’intesa sottoscritta ieri:

  1. Nell’approvare il CCNI i ministeri vigilanti hanno chiesto la cancellazione di alcune parti dell’Art. 12, escludendo dalle future selezioni concorsuali interne il personale sprovvisto dei requisiti culturali;
  2. L’Art. 31, commi 10/11, recepisce l’accordo del 3 giugno 2004 riguardante il riassorbimento dell’assegno di garanzia in occasione dell’attribuzione delle progressioni economiche, accordo non sottoscritto dalla RdB promuovendo un contenzioso contro l’Amministrazione.

Su questi due punti abbiamo allegato una nota a verbale

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NOTA A VERBALE DEL CCNI DI ENTE 2002-2005

 

 

Nel sottoscrivere la ratifica del CCNI di Ente 2002-2005, la RdB non condivide le modifiche richieste dai ministeri vigilanti, riguardanti l’Art. 12 dell’accordo.

Escludere una parte del personale dalle future selezioni concorsuali interne, perché sprovvisto del requisito culturale, oltre ad essere lesivo dell’autonomia contrattuale non riconosce la professionalità acquisita sul campo, discriminando questi lavoratori.

La RdB respinge altresì i contenuti dei commi 10 e 11 dell’Art. 32 del presente CCNI, in quanto recepiscono l’accordo del 3 giugno 2004 sul riassorbimento dell’assegno di garanzia in occasione dell’attribuzione al personale di posizioni di sviluppo economico, accordo non sottoscritto da questa organizzazione sindacale.

Su tale materia la RdB ha promosso un contenzioso che mira a dichiarare illegittima l’applicazione della norma di cui all’Art. 19, IV comma, del CCNI 1998-2001 in occasione dell’attribuzione di progressioni economiche previste dall’Art. 16 del CCNL del 16 febbraio 1999.

 

Roma, 30 novembre 2005

, ritenendo sulla prima questione che l’intervento dei ministeri vigilanti discrimini una parte del personale non riconoscendo la professionalità acquisita sul campo e sia inoltre lesivo dell’autonomia contrattuale.