PRESTITI INPS, SI CAMBIA. MODIFICATI TASSI E CONTINGENTI. UN BUON ACCORDO MA SI POTEVA FARE DI PIU'
Comunicato n.44/13
Dopo il lavoro svolto in Commissione benefici assistenziali la proposta di nuovo Regolamento per la concessione dei prestiti ai dipendenti è approdata al tavolo sindacale nazionale lo scorso 25 luglio.
L’intervento unitario di tutte le organizzazioni sindacali ha indotto l’amministrazione a modificare un punto sostanziale della bozza di Regolamento, intervenendo sull’art. 5 che, nella stesura definitiva, prevede che il dipendente accompagni la domanda di prestito con una semplice dichiarazione di responsabilità nella quale specifichi l’evento, tra quelli indicati all’Allegato 1 del Regolamento, oltre ad allegare la documentazione relativa alla spesa da sostenere o già sostenuta.
Le novità sostanziali rispetto al passato sono le seguenti:
- Il tasso d’interesse che in precedenza era del 2% è ora diviso in tre fasce: prestiti fino a € 35.000 1%; da € 35.001 a € 75.000 1,5%; oltre € 75.000 2%;
- I contingenti passano da quattro a dodici, uno al mese. La ripartizione delle risorse annuali assegnate a ciascun contingente può essere modificata in relazione al numero di richieste pervenute;
- L’ammontare massimo del prestito erogabile non è più la somma di tredici mensilità di retribuzione ma è pari all’importo del quinto cedibile, calcolato sulla retribuzione del mese precedente alla domanda e moltiplicato per 120; per i rapporti di lavoro a tempo determinato il quinto cedibile è moltiplicato per il numero di mesi residui di contratto;
- Per la formulazione della graduatoria del singolo contingente, a parità di punteggio sarà data priorità al dipendente con ISEE più basso. Le domande prive di ISEE saranno collocate, a parità di punteggio complessivo, dopo la domanda con ISEE più alto;
- Le domande non accolte per indisponibilità finanziaria del singolo contingente sono inserite d’ufficio nel contingente successivo, fino al massimo di dodici contingenti, maturando un punteggio di anzianità della domanda pari a 2 per ogni contingente mensile;
- Si riduce da due anni ad uno il periodo per poter chiedere un nuovo prestito per eventi diversi da quelli della precedente richiesta. Le eventuali deroghe per motivi di eccezionalità ed urgenza saranno oggetto d’informativa alle organizzazioni sindacali;
- E’ ammesso il concorso del prestito erogato dall’Istituto con altri finanziamenti concessi da istituti bancari o fi8nanziari ovvero erogati dal Fondo di previdenza e credito dei dipendenti dello Stato, purché non si superi complessivamente il quinto cedibile;
- Al momento del pensionamento il dipendente può scegliere di restituire il residuo del prestito con l’indennità di buonuscita o proseguire il pagamento rateale del prestito con addebito su pensione. Nel caso in cui il dipendente scelga la seconda ipotesi è applicata una ritenuta anticipata di importo pari all’1,20% del debito residuo. Cade l’obbligo all’assicurazione e alla garanzia fideiussoria previsto.
Un buon accordo, quindi, che siamo riusciti a migliorare anche con il confronto al tavolo sindacale del 25 luglio che qualcun altro avrebbe voluto derubricare a semplice formalità. Un accordo sottoscritto alle 21,30 dopo un pomeriggio di lavoro e di dibattito. Un accordo che avrebbe potuto essere ancora migliore, se fossero state accolte anche altre nostre proposte:
- estensione da 120 a 180 del numero massimo di rate;
- estensione ai conviventi, senza differenza di genere, di tutte le casistiche relative al coniuge indicate nell’Allegato 1;
- cancellazione di ogni riferimento a provvedimenti disciplinari quale impedimento per ottenere il prestito;
- estensione ai pensionati della possibilità di rinegoziare il tasso d’interesse del debito residuo relativo al prestito in corso di ammortamento.
Siamo riusciti a far inserire il riferimento ai conviventi all’art. 5, comma 4, nel caso di dipendenti che presentito domanda di prestito per il medesimo evento, oltre ad ottenere nel verbale che recepisce il Regolamento uno specifico impegno a trovare soluzioni tecniche-normative per applicare al convivente tutte le fattispecie che nel Regolamento fanno riferimento al coniuge.
Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari siamo riusciti a ridurre il periodo di riferimento da due ad un anno e a fare salve quantomeno le posizioni dei dipendenti sospesi dall’ufficio fino a dieci giorni (art. 1 del Regolamento), che è il massimo di sanzione comminabile dal dirigente di sede, evitando cosi di fare del prestito un ulteriore strumento disciplinare in mano alla dirigenza territoriale.
Un’ultima annotazione. Tutti i lavoratori in servizio che hanno in ammortamento un prestito possono chiedere la modifica del tasso d’interesse seguendo le istruzioni che saranno fornite dall’amministrazione senza presentare nuova documentazione.