Previdenza complementare - TFR: ad ogni nuova assunzione il lavoratore, se ha precedentemente optato per il mantenimento del TFR presso il proprio datore di lavoro, dovrà ripetere la propria scelta.

Cagliari -

 

 

I lavoratori che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, hanno scelto di mantenere il loro TFR presso il datore di lavoro e desiderano effettuare tale scelta anche in relazione al nuovo rapporto di lavoro, dovranno comunicare tale scelta al nuovo datore di lavoro compilando il Modulo TFR2 entro e non oltre un semestre dalla loro nuova assunzione.
In mancanza di tale dichiarazione di volontà, si realizzeranno nei loro confronti gli effetti del tacito conferimento del TFR, e il silenzio del lavoratore verrà interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare.

E’ questo il testo dell’avviso pubblicato sul sito www.tfr.gov.it.

Al contrario delle prevalenti interpretazioni - da noi sempre ritenute fuorvianti - la scelta in merito alla destinazione del TFR non è unica nella vita, ma dovrà essere ripetuta, in occasione del nuovo rapporto di lavoro, da quei lavoratori che a suo tempo hanno optato per il mantenimento del proprio TFR presso il datore di lavoro.

Ad ogni nuova assunzione per questi lavoratori scatterà il periodo semestrale del silenzio assenso, prima della scadenza del quale dovranno effettuare ex novo la propria scelta : in caso contrario il loro TFR verrà conferito ad una forma di previdenza negoziale o in sua assenza a Fondinps.

Ne consegue che, in fase di assunzione, il datore di lavoro non si dovrà limitare a prendere atto della scelta precedente del lavoratore, ma dovrà consegnargli il modulo TFR2 e farselo restituire compilato e firmato entro 6 mesi dalla data di assunzione. Inoltre, sarebbe opportuno per il datore di lavoro consegnare l’informativa ex art. 8 comma 8 del Dlgs n. 252/2005.