USB diffida per la modifica della durata pausa mensa
Al Direttore generale Dott. Mauro Nori
Al Direttore centrale Risorse Umane Dott. Sergio Saltalamacchia
e p.c. Al Dirigente l’Ufficio Relazioni Sindacali Dott. Claudio Albanesi
A tutti i lavoratori
Oggetto: messaggi nn. 006632 e 010648 del 2013 su durata della pausa mensa.
USB Pubblico Impiego, facendo seguito alla precedente nota del 29.4.2013, torna a diffidare Codesta Amministrazione dal dare attuazione ai messaggi in oggetto. Con detti messaggi, infatti, l’Istituto tenta di modificare unilateralmente, quindi, senza alcun effetto, l’Accordo Nazionale INPS in materia di orario di lavoro del 24.10.2000, portando la durata minima della pausa mensa da 20 a 30 minuti e determinando, conseguentemente, il prolungamento della permanenza obbligatoria del personale di 10 minuti giornalieri.
Ad avviso della scrivente Organizzazione Sindacale la minacciata iniziativa unilaterale dell’Istituto determinerebbe, in assenza di un contestuale intervento sull’organizzazione del lavoro, la mera modificazione dell’orario di lavoro, che costituisce materia di contrattazione sindacale e non di sola informativa.
Ciò appare tanto più vero ove solo si consideri che la pretesa dell’Istituto di aumentare la durata minima della pausa mensa da 20 a 30 minuti, modificherebbe anche il contratto individuale di lavoro dei dipendenti rispetto alla difforme e chiara disposizione del contratto collettivo e rispetto ad un uso aziendale ultra-decennale mai contraddetto, senza alcuna espressa autorizzazione legislativa (cfr. art.2 co.2 e 3 D. Lgs.165/2001).
L’iniziativa intrapresa dall’Istituto con i messaggi in oggetto, in difetto di apertura del negoziato, si appalesa plurioffensiva perché lesiva tanto delle prerogative sindacali quanto dei diritti individuali dei lavoratori siccome disciplinati dalle disposizioni del CCNI.
Pertanto si rinnova la richiesta di apertura del tavolo negoziale, già avanzata nel corso dell’informativa resa da Codesta Amministrazione il 17 aprile 2013 e reiterata con nota del 29.4.2013, con avvertimento che, in difetto, qualora, ad onta delle disposizioni del CCNI, l’Istituto dovesse perseguire l’intendimento di modificare unilateralmente l’orario di lavoro rifiutando la prestazione lavorativa dei dipendenti che volessero riprendere servizio dopo aver fruito di 20 minuti di pausa come previsto dal vigente CCNI, verranno intraprese le opportune azioni per la repressione della condotta antisindacale e verrà data adeguata assistenza legale ai lavoratori che intenderanno contestare la modifica unilaterale del loro contratto di lavoro individuale.
Roma, 18 luglio 2013
p. USB Pubblico Impiego INPS – Luigi Romagnoli