CCNI 2002-2005: ANCORA "NUCLEO DI VALUTAZIONE"?

Roma -

Nella giornata di ieri è proseguito il confronto con l’Amministrazione per la definizione del Contratto Integrativo di Ente 2002-2005.

L’argomento affrontato, riguardante lo sviluppo professionale del personale, ha evidenziato le prime, sostanziali difficoltà a raggiungere in tempi brevi un’intesa soddisfacente.

In sintesi, riportiamo quanto da noi affermato rispetto alle parti della Proposta esaminate nel corso dell’incontro.

Requisiti di partecipazione (art. 13). Nel sottolineare la necessità di garantire la partecipazione alle diverse selezioni concorsuali a quanti, sprovvisti del requisito culturale richiesto, abbiano partecipato al percorso formativo sostitutivo del titolo di studio previsto dall’art. 8, comma 6, del CCNI 1998-2001, abbiamo evidenziato come tale percorso debba essere assicurato anche al personale transitato nell’Ente a seguito di processi di mobilità e sprovvisto del requisito culturale richiesto.

Modalità di determinazione dei contingenti per i passaggi (art. 15). Ribadita la proposta di indire bandi regionali, l’Amministrazione nella Proposta prevede la possibilità per il lavoratore di concorrere per i posti disponibili nella sola Sede di appartenenza (nel caso della Direzione Generale ci si riferisce alla singola Direzione Centrale). Nel corso del dibattito, tenendo anche conto dei possibili contenziosi, è emersa la proposta di permettere la presentazione di domande per una sola Sede, non necessariamente quella di appartenenza. E’ stata inoltre richiamata la modalità fin qui adottata che prevede la possibilità di concorrere per i posti disponibili per una Regione, anche diversa da quella in cui si è in servizio. Su questo punto ci siamo riservati un maggiore approfondimento, che vorremmo poter fare con i lavoratori, consapevoli che qualunque scelta adottata presenti aspetti positivi e negativi. Si tratta, quindi, di scegliere quella che offra maggiori garanzie di equità.

Passaggi tra le aree: modalità di selezione e valutazione (art. 17). Nell’affrontare i criteri per le selezioni dall’Area A all’Area B o da quest’ultima all’Area C, abbiamo ribadito un concetto generale più volte espresso dalla nostra Organizzazione, vale a dire che tutte le selezioni debbano essere caratterizzate da due elementi fondamentali: oggettività e trasparenza. Ne consegue la nostra netta contrarietà a qualunque criterio discrezionale, derivante da punteggi assegnati dal Nucleo di Valutazione attraverso un giudizio sul curriculum professionale, incarichi rivestiti, formazione effettuata o colloqui da sostenere con il Nucleo stesso. Abbiamo quindi indicato quali, a nostro parere, dovrebbero essere i criteri da prendere in considerazione per le future selezioni: anzianità, titolo di studio e prova concorsuale, tre elementi che possono offrire quelle caratteristiche di oggettività e trasparenza da noi richieste. Per quanto riguarda le selezioni per i passaggi di area, rispetto al titolo di studio abbiamo rilevato l’inopportunità di attribuire punteggio a titoli di studio superiori al titolo richiesto per l’accesso dall’esterno nell’area stessa. In concreto, se per un concorso pubblico per la p.o. B1 è richiesto il diploma di scuola media superiore, troviamo che la previsione di assegnare punteggi superiori a chi è in possesso di laurea o master di specializzazione danneggi quanti, già dipendenti INPS, siano in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso nell’Area B. Allo stesso modo, per l’Area C, dove è richiesta la laurea per l’accesso tramite concorso pubblico, troviamo eccessiva la previsione di riconoscere un punteggio aggiuntivo al master di specializzazione, titolo che troverebbe una qualche giustificazione in un concorso per dirigente, piuttosto che per passaggi nell’Area C. Per quanto riguarda l’anzianità, abbiamo chiesto che venga calcolata quella complessiva dell’Area di appartenenza, considerando anche quella maturata nel vecchio ordinamento nella qualifica corrispondente alla posizione ordinamentale iniziale dell’attuale Area. (Esempio: per gli attuali C3 o C4 inquadrati fotograficamente a C1 nel 1999, dovrebbe essere considerata anche l’anzianità maturata in VII qualifica funzionale nel precedente ordinamento). In ultimo, per quanto riguarda la prova concorsuale, riteniamo se ne debbano concordare le caratteristiche, per garantire a tutti pari opportunità e trasparenza degli atti.

Su alcune singole questioni abbiamo registrato un accordo di massima con altre OO.SS.. E’ importante, a nostro parere, superare vecchi steccati e divisioni emerse nel corso della disastrosa esperienza delle schede di valutazione (pagelline!!!), per impedire, oggi, che tali strumenti siano riproposti magari con diverse e più pericolose modalità.