LA UILPA INPS DI BOLOGNA IMPEDISCE AGLI RLS DI OPERARE. SICUREZZA OSTAGGIO DEI CAPRICCI DI UN SINDACATO
Comunicato n. 77/19
In allegato la richiesta della USB inviata allla DCRU
Da un anno è impedito agli RLS della sede INPS di Bologna e della sede regionale INPS dell’Emilia Romagna di esercitare il proprio mandato a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori perché la UILPA ne contesta l’elezione.
Veniamo ai fatti. Successivamente alle elezioni RSU del marzo 2018 si è provveduto all’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Nella sede regionale nessun eletto RSU ha voluto assumere l’incarico, pertanto è stato confermato il delegato sindacale (RSA) che svolgeva tale incarico già in precedenza e che per tale compito aveva partecipato anche a dei corsi di formazione. La nomina è stata ratificata dall’assemblea dei lavoratori. Nella sede INPS di Bologna, dove gli RLS designati devono essere tre, un solo componente della RSU ha dato la disponibilità a svolgere i compiti di RLS, pertanto gli altri due sono stati individuati tra i delegati sindacali all’esterno della RSU. Anche in questo caso la nomina degli RLS è stata ratificata dall’assemblea dei lavoratori della sede.
Solo successivamente, la UILPA INPS di Bologna è intervenuta con una nota ufficiale indirizzata alla Direzione centrale Risorse Umane, con la quale contestava la nomina degli RLS all’esterno della RSU ed al dirigente territoriale chiedeva addirittura di recuperare eventuali permessi usufruiti nel frattempo dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La Direzione centrale Risorse Umane con una nota del 13 luglio 2018, in risposta alla segnalazione della UILPA, ha richiamato l’art. 47 del D. Lgs. N. 81/2008, che al comma 4 prevede che “Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”. La nota della DCRU prosegue citando il successivo comma 5 dell’art. 47 del D. Lgs. N. 81/2008, laddove è scritto che “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.
A questo punto la nota della DCRU conclude con il richiamo al Contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 10 luglio 1996, riportando quanto previsto al paragrafo V, lettera b), in merito all’elezione degli RLS “Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue: entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell’assemblea, si procederà a una nuova designazione sempre all’interno della RSU”.
La nota della DCRU si chiude affermando che, “in assenza di diversa disposizione contrattuale, i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza debbano necessariamente essere individuati all’interno della RSU”.
Per la verità una diversa disposizione contrattuale esiste. Sarebbe stato sufficiente andare oltre la lettera b) del paragrafo V, della Parte prima del CCNQ del 10 luglio 1996 citato dalla Direzione centrale Risorse Umane nella nota del 13 luglio 2018. Infatti alla lettera d) si legge testualmente “Nelle amministrazioni o unità lavorative in cui vi sia compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto. L’elettorato passivo è riservato ai componenti delle RSU e delle RSA”.
Quindi, se il riferimento contrattuale è ancora il CCNQ del 10 luglio 1996, come afferma l’Amministrazione centrale INPS, gli RLS devono essere eletti dai lavoratori, scegliendo tra i rappresentanti aziendali eletti nella RSU e tra i delegati delle diverse organizzazioni sindacali (RSA). Pur senza procedere ad una formale elezione, è proprio quanto accaduto nella sede INPS di Bologna e nella sede regionale INPS dell’Emilia Romagna.
Non si capisce come mai la DCRU e i dirigenti territoriali si siano fatti abbindolare dalla UILPA INPS di Bologna che probabilmente aveva interesse a non riconoscere gli RLS scelti dai lavoratori. Ora si agisca in fretta per ristabilire la legittimità delle scelte fatte dai lavoratori INPS di Bologna e si permetta agli RLS di esercitare in pieno e con immediatezza il proprio mandato. Ogni ulteriore rinvio od ostacolo frapposto all’esercizio dei compiti assegnati agli RLS della sede di Bologna e della sede regionale Emilia Romagna sarà considerato comportamento antisindacale.