L'USB INPS Lombardia scrive al Comitato di Garanzia delle Pari Opportunità in merito alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Milano -

Al Comitato Unico di Garanzia

per le Pari Opportunità

 

Lo Scrivente Coordinamento Regionale USB Inps della Lombardia ritiene opportuno sottoporre all’attenzione di codesto Comitato la situazione venutasi a determinare nella regione Lombardia in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a seguito dell’entrata in vigore della legge N. 186 del 2010, e della successiva emanazione della circolare applicativa N. 9 del 2011 della Funzione Pubblica.

Le gravi restrizioni contenute nei suddetti provvedimenti riguardano sia le trasformazioni già in essere, concesse sulla base della precedente normativa, sia le nuove richieste di trasformazione: in entrambi i casi si tratta di situazioni che coinvolgono prevalentemente le Lavoratrici, con ricadute dirette su un delicato e complesso aspetto sociale, che rientra sicuramente nell’ambito di interese e di attività del Comitato, e cioè la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura familiare.

In particolare all’interno dell’Ente le tipologie di part-time in essere non sono state oggetto di revisione entro il termine previsto dalla succitata legge (23 maggio 2011).

Diverso il discorso per quanto riguarda le nuove richieste presentate dal personale successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa.

Alle strutture della Scrivente O.S. USB presenti nelle Sedi della Lombardia sono giunte segnalazioni di richieste di trasformazioni, presentate quasi esclusivamente da Lavoratrici, respinte sulla base di generiche motivazioni, sebbene la stessa circolare applicativa N. 9 del 2011 (emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica in concerto con il Dipartimento delle pari opportunità e il Dipartimento delle politiche per la famiglia) sia stata redatta per consentire che “…l’applicazione della norma, ispirata ad un’esigenza di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse, avvenisse effettivamente nel rispetto di principi di buona fede e correttezza…”.

Tale circolare, pur rilevando che in base alla nuova normativa “…è stato eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto…”, pone l’accento “…sui presupposti oggettivi ed i limiti della discrezionalità dell’amministrazione datore di lavoro in sede di valutazione della domanda del dipendente…”, in quanto “ ...il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto…”.

La valutazione dell’istanza si dovrebbe basare quindi su alcuni elementi precisi, come “…la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica…” (punto 1 par.2 della circolare) e “…l’impatto organizzativo della trasformazione…in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente…”(punto 3 par.2). Pertanto “…in caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego…” considerando che “…la verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e…la valutazione sull’accoglimento va operata tenendo conto congiuntamente dell’interesse al funzionamento dell’amministrazione…e della particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, può essere titolare di un interesse protetto…o di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto…”.

Lo Scrivente deve invece denunciare a codesto Comitato come la Direzione Regionale della Lombardia stia applicando la nuova normativa rigettando in modo indiscriminato, generalizzato e immotivato tutte le richieste di trasformazione in part-time presentate dalle Lavoratrici INPS della nostra regione.

A titolo meramente esemplificativo, segnaliamo il caso di una Lavoratrice di Monza che ha richiesto la trasformazione per poter accudire i due figli di età scolare, giustificando quindi l’istanza in base ad una fattispecie esplicitamente riconosciuta come titolo di precedenza dalla circolare n.9 ai “…Lavoratori con figli conviventi di età non superiore ai 13 anni…”.

In questo caso la Direzione Regionale Lombardia ha respinto la richiesta motivandola con “…esigenze operative della struttura di appartenenza, certificate dall’elevato valore dell’indicatore di produttività globale della Direzione provinciale Monza e Brianza…”.

Come è evidente si tratta di giustificazioni generiche, che non danno alcuna indicazione in merito all’esaurimento della capienza dei contingenti relativi al profilo amministrativo (B1) in cui la Lavoratrice è inquadrata, né spiega come la riduzione di orario richiesta (30 ore settimanali) da parte di una Lavoratrice di tale livello d’inquadramento possa compromettere l’impatto organizzativo della Sede Provinciale di Monza.

Si richiama l’attenzione del Comitato, altresì, sui contenuti della Direttiva dell’Unione Europea 97/91 del 15 dicembre 1997, che recepisce al’accordo quadro delle confederazioni sindacali europee, recepita nel nostro ordinamento; tale direttiva invita gli Stati Membri ad eliminare gli ostacoli di natura giuridica ed amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale.

Lo Scrivente Coordinamento ritiene, in conclusione, che il comportamento dell’Amministrazione dell’Inps sia totalmente discrezionale, e che oltre ad ignorare principi di correttezza e buona fede, nei fatti comporti un danno per le lavoratrici, pregiudicando esigenze di conciliazione tra lavoro e tempi di cura familiare.

Si richiede pertanto che Codesto Comitato assuma, nei confronti dell’Amministrazione dell’Inps, le iniziative che rientrano nel proprio ambito di competenza, affinchè vengano garantite e rese effettive le condizioni di pari opportunità.

 

            In fede

Milano, 14 novembre 2011                          

p/Coord. Regionale USB Inps Lombardia

(Andrea Malatesta – Marco Marino)