NOTA Messaggio Hermes n. 4547 del 2 dicembre 2020.USB su FERIE

Nazionale -

Al Presidente  Prof. Pasquale Tridico

Alla Direttrice generale  Dott.ssa Gabriella Di Michele

 Alla Direttrice centrale Risorse Umane Dott.ssa Maria Grazia Sampietro

e p.c. Al Dirigente l’Ufficio Relazioni Sindacali  Dott. Aldo Falzone

 

Oggetto: Messaggio Hermes n. 4547 del 2 dicembre 2020.

Con riferimento al messaggio in oggetto si fa presente che lo stesso si richiama contemporaneamente all’art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2018 e all’art. 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e s.m.i., continuando ad ingenerare confusione rispetto al periodo entro il quale debbono essere godute le ferie maturate, lasciando così ai dirigenti la facoltà d’interpretare le norme contrattuali e di legge in modo restrittivo o permissivo a seconda dei casi.

L’art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003, come modificato successivamente, prevede che il lavoratore debba usufruire di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione delle stesse, mentre le restanti ferie residue possono essere fruite nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione delle ferie stesse.

L’art. 28 del CCNL 12 febbraio 2018 prevede che a richiesta del lavoratore siano autorizzate due settimane di ferie consecutive nel periodo 1° giugno-30 settembre e che la fruizione delle ferie debba esaurirsi nell’anno di maturazione, salvo il rinvio di eventuali    ferie residue ad aprile dell’anno successivo per motivate esigenze personali o a giugno per esigenze di servizio.

Se la normativa di legge è considerata di rango superiore al contratto e la si cita per obbligare il dipendente ad usufruire nell’anno di maturazione di almeno due settimane di ferie, allora deve essere presa a riferimento anche per fissare il termine entro il quale le ferie residue debbono essere godute, vale a dire i 18 mesi successivi all’anno di maturazione delle stesse.

 

Il messaggio non chiarisce tali aspetti e non tiene affatto in considerazione quanto accaduto nel 2020, anno nel quale da marzo a settembre si è lavorato in smart working emergenziale e per un lungo periodo è stato impossibile muoversi tra le diverse regioni o, addirittura, tra i diversi comuni. Ancora oggi la maggior parte del personale è costretto a lavorare in smart working per evitare l’affollamento nelle sedi e sono stati annunciati provvedimenti legislativi per le feste natalizie che impediranno la mobilità tra le regioni e, nelle giornate di festa, anche tra i comuni. Chiedere la fruizione obbligatoria delle ferie in tale contesto appare francamente fuori luogo e fa sentire sempre più lontana l’amministrazione centrale dalla realtà in cui vivono i lavoratori, sia come dipendenti che come cittadini, siano essi personale delle aree professionali o dirigenti, professionisti, medici.

 

Pertanto, in considerazione di quanto espresso in precedenza, si chiede di modificare il messaggio in oggetto prevedendo come termine di fruizione delle ferie maturate quello indicato dall’art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003, sospendendo l’obbligo di fruire delle ferie residue o maturate nel corso dell’anno in considerazione dell’emergenza epidemiologica ancora in atto e delle misure decise dal Governo.

 

Cordiali saluti.

 

Roma, 4 dicembre 2020                                                        p. USB Pubblico Impiego INPS

                                                                                                                      Luigi Romagnoli