Nota USB su contratti di lavoro a tempo determinato 01 07 2019
Al presidente
Prof. Pasquale Tridico
Al direttore generale
Dott.ssa Gabriella Di Michele
Al direttore centrale risorse umane
Dott. Giovanni Di Monde
e p.c Al dirigente l’ufficio relazioni sindacali
Dott. Aldo Falzone
A tutti i lavoratori
Oggetto: problematiche del personale assunto con contratto a tempo determinato part time dal 1° luglio 2019.
La scrivente organizzazione sindacale è stata interessata dai lavoratori assunti a tempo determinato per 30 ore settimanali a far data dal 1° luglio 2019, i quali lamentano una serie d’inadempienze contrattuali ai loro danni per il periodo di lavoro a tempo determinato prima di essere stati assunti con contratto a tempo indeterminato, alcuni con decorrenza 15 ottobre ed altri 15 novembre, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 967 posti di consulente della protezione sociale.
Detto personale dal 1° luglio all’8 agosto ha svolto attività di formazione in aula, seguendo un orario di lavoro giornaliero obbligatorio 9-17 che ha comportato l’accumulo di ore eccedenti le 30 settimanali da contratto. Ai lavoratori non è stato consentito il recupero del maggiore orario prestato né tale orario eccedente è stato retribuito come straordinario. La scrivente organizzazione sindacale chiede che al personale in oggetto sia applicato l’art. 25 del CCNL del 12 febbraio 2018, consentendo il recupero del maggiore orario accumulato nel rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure, in alternativa, remunerando le ore in eccesso come straordinario. Quello che risulta inaccettabile è l’obbligatorietà di una prestazione eccedente il numero di ore previste dal contratto senza che tale maggiore orario sia riconosciuto ai fini economici.
Al personale in oggetto, nel momento dell’attivazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata comunicata l’obbligatorietà dell’effettuazione di quattro mesi di periodo di prova, non tenendo conto del periodo lavorato presso l’Istituto con contratto a tempo determinato. A tale proposito la scrivente organizzazione sindacale richiama l’attenzione di codesta amministrazione su quanto disposto dall’art. 14 e dall’art. 55 comma 7 del CCNL del 12 febbraio 2018, nonché sui contenuti della sentenza della Corte di Cassazione N. 7112 del 22 marzo 2018, che riconosce a tutti gli effetti l’anzianità di servizio maturata con rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con la medesima amministrazione nella quale si è poi assunti a tempo indeterminato. La scrivente organizzazione sindacale chiede, pertanto, che il periodo di lavoro a tempo determinato maturato dal personale in oggetto sia considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del periodo di prova previsto in caso di assunzioni a tempo indeterminato in Area C.
Confidando in un attento esame di quanto esposto ed in attesa di un riscontro ufficiale, si inviano cordiali saluti.
Roma, 9 dicembre 2019 p. USB Pubblico Impiego INPS
Luigi Romagnoli