SU TEMPO DETERMINATO L’AMMINISTRAZIONE RISPONDE AD USB
(11/20) Inviamo per conoscenza a tutti i lavoratori la mail di risposta della direzione centrale risorse umane ai quesiti posti dalla USB in merito ai contratti di lavoro a tempo determinato attivati con decorrenza 1° luglio 2019.
Ringraziando il direttore centrale per la risposta comunichiamo di aver inoltrato la mail dell’amministrazione al legale per le opportune valutazioni. Vi terremo informati.
_________ RISPOSTA del DIRETTORE CENTRALE
Da: arearelazionisindacali
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020 10:25
A: USB <usb@inps.it>; Romagnoli Luigi <luig.romagnoli@inps.it>
Cc: Sampietro Maria Grazia <mariagrazia.sampietro@inps.it>; Falzone Aldo < aldo.falzone@inps.it>
Oggetto: R: problematiche del personale assunto a tempo determinato
In riscontro alla nota riportata in calce, si rappresenta quanto segue.
La procedura di reclutamento del personale a tempo parziale e determinato è stata soggetta a stringenti vincoli di budget che hanno comportato la necessità di contenere il costo del lavoro di detto personale al fine di ampliare l’offerta di posti di lavoro da parte dell’Istituto, incrementando così il numero di assunzioni con decorrenza 1° luglio 2019.
Conseguentemente, non è stato possibile autorizzare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del predetto personale in quanto l’erogazione delle relative maggiorazioni retributive non avrebbe consentito di rispettare, secondo le indicazioni concordate con la DC Amministrazione finanziaria e Servizi fiscali, i suddetti limiti. Sono state, quindi, fornite alle sedi territoriali le necessarie istruzioni sul trattamento economico e normativo del personale assunto con contratto a tempo determinato e parziale della durata di 4 mesi e, per quanto attiene le prestazioni eccedenti effettuate da detto personale, è stato consentito di poterle utilizzare a compensazione di eventuali debiti orari a titolo di flessibilità e/o brevi permessi.
In merito alla richiesta di codesta O.S. di esonero dal periodo di prova dei suddetti dipendenti si evidenzia che, a seguito della sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro (15 ottobre/15 novembre 2019), i medesimi hanno costituito ex novo un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, concludendo il precedente contratto stipulato in data 1° luglio 2019 con l’Istituto a tempo determinato e parziale. Pertanto, dalla costituzione del nuovo rapporto di lavoro, sono scaturiti nuovi diritti e obblighi tra le parti, tra i quali, il diritto/dovere di verificare il reciproco interesse alla prosecuzione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.
In particolare, nel corso del periodo di prova di quattro mesi previsto dall’art. 14 del CCNL del 12.2.2018 per il personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, l’Amministrazione dovrà valutare le capacità professionali e di adattamento al contesto lavorativo del dipendente in vista della definitiva immissione dei ruoli dell’Inps, mentre il lavoratore vaglierà la convenienza delle nuove condizioni lavorative. La predetta norma contempla, al comma 2, l’esonero dal periodo di prova per il dipendente che lo abbia già superato nel medesimo profilo professionale, subordinandolo al consenso dell’interessato, il quale ha un interesse giuridicamente tutelato, qualora non gradisca le nuove condizioni lavorative ovvero intenda accettare nuove proposte di lavoro, a recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso decorsa la metà del periodo di prova. Si rileva che, nonostante il consenso manifestato da alcuni interessati, non ricorrono le condizioni previste dalla norma citata per l’esonero dalla prova; infatti, detto personale neo assunto, già dipendente a tempo determinato, non ha superato il periodo di prova di quattro mesi nel profilo di consulente di protezione sociale poiché, nel precedente rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, è stato soggetto ad un periodo di prova di sole due settimane, svolte peraltro ad orario ridotto.
La richiesta che si riscontra si fonda sull’assunto che il periodo di prova possa essere assorbito dalla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato; tale impostazione non può essere condivisa in quanto le valutazioni dell’Amministrazione durante le due settimane di prova si sono limitate all’opportunità di mantenere un rapporto di lavoro a termine mentre, a seguito della nuova assunzione, come già sopra rappresentato, deve essere valutata la convenienza per il datore di lavoro pubblico alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si conferma la scelta adottata dall’Amministrazione, peraltro supportata dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell’allegata sentenza n. 23381/2014. Si evidenzia, invece, che il principio espresso nell’ordinanza n. 7112/2018 della Corte di Cassazione, richiamata da codesta O.S., vieta di riconoscere al dipendente a tempo determinato un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al lavoratore a tempo indeterminato che svolga le medesime mansioni ma non preclude al datore di lavoro, nel caso di successione di più contratti a tempo determinato e indeterminato con lo stesso soggetto nel corso del tempo, l’applicazione degli istituti giuridici del rapporto di lavoro previsti dalla disposizioni legislative e contrattuali vigenti, ivi incluso il periodo di prova.
L’orientamento seguito dall’Amministrazione non contrasta neppure con la previsione di cui all’art. 55, comma 7, del sopra citato CCNL del 12/2/2018, che, pur riconoscendo ai fini dell’applicazione di “determinati istituti contrattuali” l’anzianità maturata nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato presso la medesima amministrazione, non contempla, in coerenza con i sopra richiamati principi giuslavoristici, alcuna deroga riguardo al periodo di prova.
Cordialmente
Maria Grazia Sampietro