C4 TROMBATI, PARTE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Comunicato n. 03/10
Dopo l’iniziativa di chiedere l’accesso agli atti per verificare in base a quale valutazione oggettiva si sia stati esclusi dall’assegnazione della posizione organizzativa, la RdB fa partire per i C4 interessati la procedura di tentativo obbligatorio di conciliazione, propedeutico al successivo, eventuale, ricorso al Giudice del Lavoro.
La RdB si offre di predisporre il testo da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro e per questo ha bisogno che ogni ricorrente comunichi:
1. DATI ANAGRAFICI;
2. TITOLO DI STUDIO AL 31/12/2006;
3. DATA INIZIO RAPPORTO CON INPS;
4. EVENTUALI PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
5. DECORRENZA DEL PASSAGGIO A C3;
6. SEDE PER LA QUALE SI E’CONCORSO A C4;
7. ESPERIENZE PROFESSIONALI IN INPS, ANCHE CON RIFERIMENTO AL/I PROCESSO/I PER IL/IQUALE/I SI E’ PRESENTATA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA;
8. EVENTUALI ESPERIENZE DI FORMAZIONE O ALTRO;
9. DATI RELATIVI AL BANDO REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA/E POSIZIONE/I ORGANIZZATIVA/E PER CUI SI E’ PRESENTATA DOMANDA;
10. DATA DEL COLLOQUIO CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE REGIONALE;
11. DATI RELATIVI ALL’ASSEGNAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER CUI SI E’ PRESENTATA DOMANDA A C3 AMMINISTRATIVO IDONEO IN GRADUATORIA PER C4;
12. DATI RELATIVI AD EVENTUALI POSIZIONI ORGANIZZATIVE VACANTI DOPO TALI BANDI ALL’INTERNO DELLE SEDI DELLA REGIONE E NON ANCORA ASSEGNATE;
13. DATA DI EVENTUALE PRESENTAZIONE DELLA LETTERA DI RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI.
Si invitano i lavoratori interessati a prendere contatto con la segreteria nazionale della RdB tramite posta elettronica o telefonando ai seguenti numeri: 06 59057477 – 06 59057478.
La richiesta può essere avanzata anche da chi non ha presentato la lettera di accesso agli atti. Il rappresentante in seno al Collegio di conciliazione sarà concordato insieme.
Si ricorda, infine, che il dipendente interessato può anche decidere, una volta espletato il tentativo di conciliazione, di non procedere alla presentazione del ricorso giudiziario, mentre, come riportato all’inizio del presente comunicato, per la presentazione del ricorso è comunque necessario presentare in precedenza il tentativo di conciliazione.