La USB scrive al Garante per la protezione dei dati personali e all'Amministrazione centrale INPS in merito all'attribuzione del coefficiente individuale 1,2
In allegato le note USB inviate rispettivamente al Garante per la protezione dei dati personali e all’Amministrazione centrale INPS in merito all’attribuzione del coefficiente individuale 1,2.
Al Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
dott. Antonello Soro
Gentile Presidente,
con il contratto integrativo INPS del 2010 è stata prevista la possibilità di attribuire al personale dell’Ente un coefficiente di merito individuale pari ad 1,2 in caso di apporto lavorativo altamente innovativo.
I coefficienti di merito individuale sono graduati secondo la seguente scala, a seconda di apporto alla produttività dell’Ente considerato negativo o positivo dal dirigente: 0,0; 0,50; 0,85; 1,0; 1,2. Gli accordi sindacali prevedono che l’attribuzione del coefficiente di merito sia effettuata dal dirigente con cadenza trimestrale, prima dell’erogazione delle quote trimestrali d’incentivo. L’attribuzione di un coefficiente superiore o inferiore a “1” deve essere effettuata dal dirigente con provvedimento motivato e scritto, comunicato con modalità opportune al dipendente. Inoltre, delle valutazioni che hanno dato luogo all’attribuzione di un coefficiente diverso da “1” deve essere fornita informativa alle R.S.U. e alle OO.SS. di sede salvaguardando la riservatezza degli interessati.
Considerato che:
- L’incentivo è prelevato dal Fondo di ente per la produttività, alimentato anche dagli incrementi contrattuali non confluiti nella retribuzione tabellare, quindi soldi dei lavoratori;
- La USB ha sempre sostenuto la necessità di una piena trasparenza sull’utilizzo delle risorse del Fondo di ente e, nel dichiararsi contraria all’attribuzione del coefficiente di merito 1,2, ha comunque chiesto che fosse esplicitato l’apporto lavorativo altamente innovativo oggetto di riconoscimento e che fossero resi noti i nominativi dei dipendenti destinatari di tale provvedimento;
- La USB non ha sottoscritto gli accordi in cui è stata prevista l’attribuzione del coefficiente di merito individuale 1,2;
si chiede a codesta Autorità Garante se sulla materia esposta sia plausibile la prevista riservatezza o se non sia un diritto dell’organizzazione sindacale rappresentativa e delle rappresentanze sindacali unitarie di posto di lavoro conoscere la motivazione per la quale si attribuisce una quota aggiuntiva d’incentivo e i nominativi dei destinatari del provvedimento, in nome della trasparenza degli atti amministrativi e nella considerazione che si utilizzano risorse economiche previste dal contratto di lavoro, quindi, soggette ad ogni opportuna verifica.
Si resta in attesa di un cortese riscontro. Distinti saluti.
Roma, 5 ottobre 2016
p. USB Pubblico Impiego INPS
Luigi Romagnoli
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Al Presidente prof. Tito Boeri
Al Direttore generale dott. Massimo Cioffi
Al Direttore centrale Risorse Umane dott. Sergio Saltalamacchia
e, p.c.
Al Dirigente l’Ufficio Relazioni Sindacali dott. Domenico D’Iorio
Oggetto: Attribuzione coefficiente di merito 1,2 in concomitanza con le selezioni riservate al personale delle aree professionali A-B-C.
La scrivente organizzazione sindacale ha potuto costatare che nelle settimane scorse, successivamente alla pubblicazione dei bandi di selezione riservati al personale in oggetto, in alcuni territori è stato attribuito il coefficiente di merito individuale per periodi relativi al 2015, non rispettando quanto previsto dagli accordi nazionali, dai contratti integrativi in vigore, nonché dai bandi relativi alle selezioni con decorrenza 1° gennaio 2016.
Il contratto integrativo INPS del 2010, che ha introdotto il coefficiente di merito individuale 1,2, nonché il successivo accordo nazionale del 5 maggio 2015 valido in materia di produttività per il 2013 e i successivi contratti integrativi del 2014 e del 2015, prevedono che l’attribuzione del coefficiente di merito, graduato da 0,0 a 1,2, sia effettuata dal dirigente con cadenza trimestrale, prima dell’erogazione dei relativi pagamenti previsti nei mesi di maggio, agosto, novembre ed aprile.
Gli accordi di ente prevedono, inoltre, che l’attribuzione di un coefficiente superiore o inferiore a “1” sia effettuata dal dirigente con provvedimento motivato e scritto, comunicato con modalità opportune al dipendente. Delle valutazioni che danno luogo all’attribuzione di un coefficiente diverso da “1” è previsto che sia fornita informativa alle R.S.U. e alle OO.SS. di sede salvaguardando la riservatezza degli interessati.
A tale proposito, il direttore regionale della Lombardia ha utilizzato le modalità previste dall’art. 7, comma 4, dell’ipotesi di contratto integrativo 2016, accordo tuttora al vaglio dei ministeri vigilanti e quindi non attuabile, che prevede che il coefficiente di merito 1,2 sia attribuito su proposta motivata del dirigente di riferimento, validata dal competente direttore regionale o centrale, che, in merito, provvederà ad effettuare la relativa informativa sindacale.
Alla luce di quanto esposto e nella considerazione che i bandi per le selezioni interne prevedono che il punteggio complessivo ottenuto sia moltiplicato per il coefficiente di merito individuale, con un indubbio vantaggio per chi nel triennio precedente abbia ottenuto il coefficiente 1,2, la scrivente organizzazione sindacale chiede un intervento urgente dell’Amministrazione centrale per ricondurre il comportamento dei dirigenti territoriali nell’alveo degli accordi sottoscritti e tuttora validi, evitando fughe in avanti o forzature degli accordi che determinino vantaggi non giustificati nell’ambito delle selezioni 2016 riservate al personale delle aree professionali A-B-C.
La USB coglie l’occasione per ribadire la propria contrarietà al coefficiente di merito individuale 1,2 e all’inserimento di tale coefficiente tra i criteri previsti per le selezioni concorsuali.
Roma, 5 ottobre 2016
p. USB Pubblico Impiego INPS
Luigi Romagnoli