Notifica dello sviluppo economico all'interno della singola area, con decorrenza 1 gennaio 2010, a seguito di selezione interna

In allegato:

> Modulo per diffida sviluppi economici 2010

> Lettera all'Amministrazione di diffida e messa in mora

 

Pubblichiamo il testo della diffida trasmessa questa mattina all'amministrazione centrale riguardo le lettera di notifica dello sviluppo economico all'interno della singola area conseguito con decorrenza 1° gennaio 2010, i cosiddetti passaggi 2010.

Le lettere a nostro avviso presentano vizi normativi e contrattuali. Abbiamo chiesto all'amministrazione di ritirarle, facendo riferimento anche alla nostra precedente diffida del 20 dicembre 2011.

Alleghiamo, inoltre, un modulo da compilare singolarmente, per chiedere il pagamento del passaggio e l'adeguamento di tutte le altre voci del salario accessorio collegate al nuovo livello economico. Compilatelo e consegnatelo alla segreteria della vostra sede facendolo protocollare. Una copia protocollata fatecela pervenire per mail o per fax N. 0659057487.

 

Nazionale -

Al Direttore Generale

Dr. Mauro Nori

 

Al Direttore Centrale Risorse Umane

Dr. Ciro Toma

 

 

e, p.c.                All’Ufficio Relazioni Sindacali

 

A tutti i lavoratori

 

 

 

 

Oggetto: Notifica dello sviluppo economico all’interno della singola area, con decorrenza 1° gennaio 2010, a seguito di selezione interna.

 

 

 

La scrivente organizzazione sindacale è venuta a conoscenza che la lettera con la quale codesta amministrazione notifica lo sviluppo al livello economico superiore all’interno della singola area, a seguito di selezione interna con decorrenza 1° gennaio 2010, contiene errati riferimenti normativi e contrattuali.

Innanzitutto la comunicazione ha impropriamente la forma di contratto ed è impostata come se si attivasse un nuovo rapporto di lavoro. Vale la pena precisare da subito che lo sviluppo economico all’interno delle singole aree è disciplinato dall’Art. 11, comma 1, lettera a), nonché dagli Artt. 12 e 13 del  CCNL 1° ottobre 2007 e non trova riferimenti con l’Art. 35 del D.Lgs. 165/2001, riformato dal D.Lgs 150/2009, dove invece sono regolamentate le nuove assunzioni e le progressioni tra le aree, quest’ultime previste dall’Art. 11, comma 1, lettera b), del CCNL 1° ottobre 2007.

Per di più, soltanto in occasione di progressioni tra le aree è previsto che l’amministrazione comunichi per iscritto il nuovo inquadramento conseguito,  secondo quanto disposto dall’Art. 15, comma 3, del CCNL 1° ottobre 2007, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate, ai sensi del D. Lgs 152/1997.

Risulta incontrovertibile l’errore in cui è incappata codesta amministrazione se si verificano i contenuti dell’Art. 14 del CCNL 6 luglio 1995, richiamato al penultimo capoverso della lettera in oggetto. Tale norma contrattuale si riferisce, senza ombra di dubbio, all’attivazione di nuovi rapporti di lavoro e risulta, quindi, improprio citarla in occasione di semplici sviluppi economici interni alla singola area professionale.

Errato è, infine, il riferimento all’Art. 9, comma 21, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.122, che prevede il congelamento della retribuzione complessiva dei lavoratori pubblici dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Come già evidenziato dalla scrivente organizzazione sindacale con nota di diffida e messa in mora datata 20 dicembre 2011, che a buon fine si allega, gli sviluppi economici all’interno della singola area hanno decorrenza 1° gennaio 2010 e sono determinati da una procedura selettiva conclusasi con la pubblicazione della graduatoria con messaggio hermes N. 32900 del 30 dicembre 2010, quindi precedentemente all’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla citata Legge 122/2010.

In conclusione, la scrivente organizzazione sindacale chiede a codesta amministrazione di annullare le lettere di notifica ai dipendenti dello sviluppo economico conseguito, adeguando automaticamente lo stipendio tabellare e il contenuto del cedolino stipendiale al livello economico raggiunto dal singolo lavoratore.

In ogni caso codesta amministrazione non può chiedere ai dipendenti di firmare per accettazione la lettera in oggetto, anche alla luce dei vizi normativi e contrattuali evidenziati. Le lettere finora firmate devono essere considerate nulle.

Si diffida codesta amministrazione a mettersi in regola entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione per mail della presente nota, che assume valore di diffida e messa in mora per eventuali azioni legali.

 

 

Roma, 13 gennaio 2012                    

              

p. USB Pubblico Impiego INPS

Luigi Romagnoli