SUL RIASSORBIMENTO TESI FANTASIOSE

Comunicato n. 49/09

In allegato, per chi vuole approfondire gli argomenti, la documentazione inerente i temi del comunicato

Nazionale -

 

Che le leggi, i contratti, gli accordi in Italia siano sempre interpretabili è cosa assai risaputa e forse su questo ha fatto leva la CGIL quando, nelle scorse settimane, ha stravolto completamente il significato di una norma contenuta nel contratto integrativo 2001, trovando finora il sostegno della RSU di Direzione Generale (assenti gli eletti RdB), che ha  sostenuto la medesima tesi.

 

Stiamo parlando della disposizione contenuta nella Sezione II – Capo V del CCNI 2001, dove è scritto in modo “inequivocabile” che, per una sola volta, ai lavoratori che avevano avuto un passaggio di qualifica tra il 1999 ed il 2001 sarebbe stata reintegrata la quota di salario di garanzia decurtata in occasione degli stessi passaggi.

 

Una norma chiaramente episodica e collocata in un arco temporale chiuso. Invece quel “per una sola volta”, che equivale ad “una tantum”, è stato interpretato dalla CGIL e dalla RSU di DG come se “in occasione del primo passaggio” non dovesse essere applicato il riassorbimento dell’assegno di garanzia, sostenendo che tale interpretazione debba riguardare anche i passaggi ottenuti nelle recenti selezioni con decorrenza 31 dicembre 2006.

 

Scusate la pignoleria, ma la nota della CGIL, a parte questa fantasiosa interpretazione, contiene due evidenti errori:

 

1) – Il riassorbimento dell’assegno di garanzia previsto dall’Art. 19, 4° comma, del CCNI 1998-2001 non riguardava “tutti i passaggi”, come sostiene la CGIL, ma solo quelli previsti dall’Art. 15 dello stesso contratto integrativo, vale a dire i passaggi giuridici (A2-B1-B2-C1-C3-C4), mentre è stato applicato anche ai cosiddetti sviluppi economici (A3-B3-C2-C5), tanto da determinare i ricorsi giuridici promossi dalla RdB;

2) – La norma del reintegro della quota di assegno di garanzia decurtata in occasione dei passaggi è contenuta nel CCNI 2001 e non in quello del 2000, come erroneamente sostenuto nella nota della CGIL.

 

 

IL RIASSORBIMENTO E’ NECESSARIO

 

Finché i passaggi saranno pagati dal Fondo di Ente, cioè da tutti i lavoratori, il riassorbimento di una quota dell’assegno di garanzia sarà necessario per poter continuare ad indire procedure interne ed utile per incrementare il numero di passaggi. Ancora di più in un momento in cui le risorse economiche complessive sono calmierate, se non ridotte, dalle varie disposizioni di legge.

 

La vera vertenza che dovrebbe trovare tutti i sindacati uniti, compresa la CGIL, è quella di chiedere che l’onere degli sviluppi di carriera dei lavoratori sia messo a carico del bilancio dell’Ente e non del Fondo per la produttività, perché è interesse delle amministrazioni avere personale sempre più professionalizzato a cui assegnare compiti di responsabilità. Purtroppo finora soltanto la RdB ha sostenuto con coerenza tale rivendicazione.

 

 

QUALCUNO DAI PASSAGGI HA AVUTO UN SALDO NEGATIVO

 

Veniamo ora ad un problema scaturito dalle recenti selezioni, a cui riteniamo debba essere data una risposta tempestiva, ma nel rispetto degli accordi e delle possibilità. Tra i lavoratori che hanno ottenuto i passaggi a C4, un gruppo si è ritrovato ad avere un saldo negativo. La fretta di saldare le competenze ad agosto, sostenuta con foga da UIL e CISL, ha impedito al tavolo sindacale di cercare soluzioni concordate che evitassero un simile risultato.

 

Com’è possibile che un lavoratore ottenga un passaggio ad un livello superiore e ci rimetta economicamente? Possiamo fare il caso di un C3 che aveva conglobato nell’assegno di garanzia o TEP ad esempio l’indennità ex art. 36, percependo quindi un trattamento superiore ai 195 euro previsti per i C3. Al momento del passaggio gli è stato decurtato il 50% dell’importo del TEP o assegno di garanzia e recuperata totalmente la maggiorazione TEP (70 euro mensili). La somma di queste decurtazioni è risultata superiore all’incremento dello stipendio tabellare a seguito del passaggio, per cui si è determinato un debito, magari non di importo elevato ma pur sempre un debito.

 

Nulla da eccepire sul piano della procedura, ma nella sostanza è comprensibile il risentimento dei lavoratori interessati.

 

 

C’E’ UNA SOLUZIONE?

 

Come sempre, la soluzione può essere trovata se le parti hanno la volontà di sedersi intorno ad un tavolo e ragionare con serietà della questione, evitando fantasiose interpretazioni agostane delle norme sottoscritte.

 

Da parte nostra riteniamo che si possa raggiungere un accordo che mantenga la previsione del riassorbimento dell’assegno di garanzia o TEP nelle quote già previste dai precedenti accordi, specificando che la quota di decurtazione si riduce, fino a produrre un saldo zero, qualora il risultato ottenuto sia negativo. Tale accordo potrebbe avere effetti già sulle selezioni con decorrenza 31 dicembre 2006, restituendo ai lavoratori quanto trattenuto in eccesso.

 

 

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

 

Innanzitutto ci aspettiamo che l’amministrazione fornisca l’indicazione di tempi certi per la pubblicazione di tutte le graduatorie (dopo le numerose prese in giro precedenti con l’indicazione di tempi mai rispettati!!!). E’ intollerabile che, a distanza di otto mesi dall’espletamento delle prove selettive, non siano state pubblicate le graduatorie definitive per tutti i livelli economici, come è altrettanto intollerabile che l’amministrazione non abbia fornito motivazioni ufficiali a giustificazione di questi clamorosi ritardi.

 

Al tempo stesso vogliamo sottolineare l’esigenza dell’apertura immediata di un confronto per lo scorrimento delle graduatorie e l’incremento dei passaggi già messi a selezione.

 

I pensionamenti avvenuti tra il 2007 ed il 2009, le quote riassorbite di assegno di garanzia e TEP, il recupero dell’indennità di maggiorazione TEP (30 e 70 euro mensili), permettono il recupero di risorse sufficienti a ragionare di incremento dei passaggi. La giusta attenzione che l’Istituto presta alle ragioni dell’utenza deve essere riconosciuta anche ai dipendenti.